Pietro Borsani, ex direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ex ASL di Paola, oggi medico competente per la sicurezza nei luoghi di lavoro e consulente del Tribunale, interviene dopo i fatti di Sangineto offrendo una riflessione seria su cosa si possa fare affinché i luoghi del divertimento restino spazi di socialità e non diventino teatro di violenza o pericolo.
Borsani pone l’accento sulle disparità di obblighi di legge tra locali di varia natura che però organizzano tutti serate dedicate al divertimento.
Dottor Borsani, si sente spesso dire che un lido può fare musica e ballo senza troppe formalità. È vero?
In parte. La legge distingue chiaramente tra un servizio accessorio e un vero e proprio evento danzante. Tra le 17:00 e le 20:00 un lido può offrire musica e ballo come semplice servizio ai clienti, senza bisogno di licenze speciali. Ma appena si esce da quella fascia oraria, cambia tutto. È comunque importante una precisazione: “stabilimento balneare” è il termine tecnico-amministrativo usato nelle licenze, nei regolamenti comunali e nel Codice della Navigazione. È questa la definizione che compare negli atti di concessione demaniale ma nell’uso comune, soprattutto nel sud Italia, il termine “lido” – che tecnicamente riguarda solo la zona della spiaggia – viene usato come sinonimo di stabilimento balneare.
Cosa cambia dopo le 20:00?
A quel punto il lido, di fatto, si trasforma in una discoteca temporanea. E per farlo serve la licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS, la stessa che regola qualunque spettacolo o trattenimento pubblico. Non basta più essere uno stabilimento balneare che alza il volume della musica.
Quindi un lido ha più vincoli rispetto a un’agenzia che organizza un evento in un altro spazio?
Esatto, e la differenza è sostanziale. Un lido deve rispettare anche la concessione demaniale rilasciata dal Comune: l’uso dell’arenile per un evento deve essere compatibile con i termini di quella concessione. Un locale o un’agenzia che organizza un evento non ha questo ulteriore livello di controllo.
E per quanto riguarda il numero di partecipanti?
Qui la regola è la stessa per tutti. Se l’evento coinvolge fino a 200 persone e si conclude entro le 24:00 del giorno di inizio, basta la SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, che è una procedura molto più snella della licenza tradizionale. Superate quelle soglie, però, serve la licenza vera e propria, sia per un lido che per qualsiasi altro spazio.
Cosa consiglia a chi gestisce uno stabilimento balneare e vuole organizzare serate danzanti?
Di verificare sempre tre cose: l’orario dell’evento, il numero di partecipanti previsto, e la compatibilità con la propria concessione demaniale. Sono tre livelli di controllo che si sommano, ed è facile pensare di essere in regola guardandone solo uno.
Le discoteche hanno invece molti più obblighi, vero?
Moltissimi, rispetto agli altri luoghi di divertimento la differenza è enorme.
Tipo?
Innanzitutto, la licenza di agibilità e verifica della Commissione di vigilanza, in base agli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931), per attestare le condizioni di sicurezza e solidità della struttura, rilasciata dopo il sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza. Poi devono dimostrare requisiti morali e antimafia dei gestori previsti dal R.D. 773/1931 e l’assenza di condanne o pregiudiziali ai sensi della normativa antimafia. Devono rispettare limiti di capienza e prevenzione incendi: per i locali con capienza superiore a 100 persone o superficie oltre 200 mq scattano gli obblighi del D.P.R. 151/2011 in materia antincendio, con relazioni tecniche firmate da professionisti abilitati e limiti massimi di affollamento calcolati sulla superficie utile del locale. E non è finita
Ce ne sono altri ancora?
Si, uno riguarda gli addetti ai servizi di controllo regolamentati. Dal 2009 i “buttafuori” — ufficialmente addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento — devono essere iscritti in un elenco tenuto dalla Prefettura, con formazione obbligatoria e requisiti psico-fisici certificati, incluso l’accertamento dell’assenza di uso di alcol e stupefacenti da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Poi altri obblighi riguardano la videosorveglianza e il responsabile della sicurezza. I locali sono tenuti a nominare un responsabile della sicurezza come punto di contatto con le forze dell’ordine e a dotarsi di impianti di videosorveglianza che riprendano accessi e uscite di sicurezza. Infine, devono rispettare i limiti su rumore e somministrazione di alcolici, con verifica dell’impatto acustico e, in molte realtà locali, sistemi di identificazione dei minori per contrastare la vendita di alcolici ai minorenni.
Quindi un sistema che funziona con due pesi e due misure?
Si, il punto debole del sistema non è tanto l’assenza di regole, quanto la loro applicazione disomogenea: a differenza di quel che può sembrare dalle cronache, le discoteche sono luoghi più sicuri rispetto ad altri, avendo molti più obblighi di legge. Gli altri locali non hanno gli stessi obblighi e non vengono controllati con la stessa frequenza nonostante di fatto svolgano la stessa funzione di intrattenimento notturno. Questo definisce una disparità tra “locali di serie A e di serie B”.
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